Condizioni generali di contratto per Consulenza privacy
Art. 1. Ambito di operatività delle presenti condizioni generali di contratto
Qualsiasi contratto concluso da Fast Security Srls (di seguito indicata come “Società”) per la fornitura di servizi di consulenza privacy (di seguito indicato come “Servizio”) come meglio specificato nel modulo contrattuale (di seguito indicato come “Modulo”) sottoscritto dal singolo cliente (di seguito indicato come “Cliente”), sarà disciplinato dalle presenti Condizioni Generali di Contratto che sostituiscono ogni precedente rapporto contrattuale, uso o consuetudine.
Il contratto di fornitura del Servizio (di seguito indicato come “Contratto”) è costituito dalle presenti condizioni generali e dal Modulo sottoscritto dal Cliente di cui le presenti condizioni generali costituiscono allegato.
Le presenti Condizioni Generali di Contratto regolano tutti i rapporti tra la Società e il Cliente (qui di seguito indicati anche con le “Parti”) derivanti dal Contratto, qualora non espressamente derogate da condizioni particolari pattuite per iscritto.
Art. 2. Perfezionamento del Contratto
Il Contratto si considera perfezionato alla data di sottoscrizione del Modulo da parte del Cliente, unitamente al buon esito del pagamento dell’acconto come determinato nel Modulo (di seguito “Acconto”).
In caso di mancato pagamento dell’Acconto, la Società non procederà alla fornitura del Servizio.
Art. 3. Obblighi del Cliente
Il Cliente si impegna a: 1) corrispondere alla Società l’importo indicato nel Modulo secondo i termini ivi indicati; 2) fornire nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi riscontro ad ogni richiesta avanzata dalla Società, comunicando a quest’ultima tutte le informazioni necessarie alla corretta ed integrale esecuzione del contratto, incluso l’invio dei documenti e delle informazioni richiesti e rilevanti per la fornitura del Servizio; 3) consentire alla Società l’accesso alla propria sede e la disponibilità di personale competente nelle date concordate.
Il Cliente è responsabile della completezza, veridicità ed esattezza delle informazioni comunicate alla Società, dei documenti inviati a quest’ultima e ha l’obbligo di comunicare alla Società tempestivamente e per iscritto eventuali rettifiche o variazioni degli stessi. La Società non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali inesattezze o errori derivanti dalla incompletezza, non veridicità ed inesattezza delle informazioni rese dal Cliente.
Art. 4. Corrispettivo
A titolo di corrispettivo per il Servizio il Cliente verserà alla Società l’importo specificato nel Modulo alle condizioni ivi concordate.
L’importo specificato nel Modulo non comprende in ogni caso: costi di eventuali trasferte; costi di segreteria per eventuale recupero degli insoluti e/o per invio cartaceo dei documenti su richiesta del Cliente; imposte di bollo e spese postali; traduzioni; licenze, consulenza su tematiche non espressamente indicate nel Preventivo, le quali saranno fatturate a parte.
Art. 5. Termini e modalità di pagamento
Il corrispettivo dovrà essere pagato nei termini e con le modalità previste nel Modulo.
Il Cliente sarà decaduto dal beneficio del termine e dovrà pagare l’intero importo del preventivo (al netto dell’acconto versato), ogni eccezione rimossa ex art. 1462 c.c., qualora la Società non sia in grado di ultimare il Servizio per causa imputabile al Cliente, con ciò intendendosi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata consegna delle informazioni e/o della documentazione richiesta dalla Società entro 90 giorni dall’accettazione del preventivo, a condizione che la Società abbia precedentemente inviato almeno due solleciti per iscritto.
La Società comunicherà per iscritto al Cliente la decadenza dal beneficio del termine e dal giorno della comunicazione matureranno automaticamente gli interessi di mora al tasso delle transazioni commerciali.
Resta inteso che, una volta pagato l’intero Corrispettivo, il Cliente potrà richiedere alla Società di ultimare i Servizi concordati, e la Società si obbliga in tal senso, compatibilmente con la propria organizzazione del lavoro. Il Cliente può esercitare il proprio diritto, a pena di decadenza ex art. 2964 e ss. C.c., entro e non oltre 8 (otto) mesi dal pagamento integrale del Corrispettivo, termine perentorio. Resta inteso che, fintanto che il Corrispettivo non viene pagato, la Società non svolgerà più alcuna prestazione, quale legittima eccezione di inadempimento.
Resta salva per la Società la possibilità, qualora il Cliente sia dichiarato decaduto dal beneficio del termine, la facoltà di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c. mediante semplice comunicazione scritta. In caso di risoluzione, il Cliente sarà tenuto, in luogo del pagamento del saldo, a corrispondere a titolo di penale omnicomprensiva, una somma pari al 25% dell’importo totale del Corrispettivo. Resta inteso che la Società conserva il diritto di percepire una somma pari all’Acconto concordato nel preventivo (in mancanza di indicazione, l’acconto sarà pari al 50% del Corrispettivo.
La Società, dal momento della comunicazione di risoluzione, non svolgerà più alcuna attività professionale.
Art. 6. Modalità di erogazione del Servizio
La Società si impegna a svolgere con la diligenza professionale richiesta dalla natura dell’incarico le prestazioni analiticamente indicate nel preventivo e/o eventualmente richieste specificamente dal cliente (“i Servizi Integrativi”).
Di regola, la consegna della documentazione avverrà con mezzi elettronici, ove non diversamente concordato con il Cliente.
L’adeguamento fornito dalla Società è di natura documentale: sarà onere del cliente vigiliare affinché la conformità alla normativa sia mantenuta nel tempo, ad eccezione del caso in cui venga sottoscritto, nel Modulo d’ordine, apposito servizio integrativo di sorveglianza periodica da parte della Società (c.d. Modulo Mantenimento).
Art. 7. Responsabilità
La Società risponde esclusivamente in caso di colpa grave, trovando applicazione l’art. 2236 c.c..
L’obbligazione della Società si intende di mezzi e non di risultato, nel senso che è specifico onere del Cliente vigiliare affinchè egli o la sua organizzazione attuino le misure suggerite dalla Società. Per conseguenza il Cliente esonera la Società da ogni responsabilità conseguente a somme che il Cliente fosse tenuto a pagare a titolo di danni, sanzioni, indennità, aggi o quant’altro per violazioni che dipendano dalla mancata attuazione delle indicazioni fornite dalla Società, ovvero dalla non veridicità, non completezza delle informazioni comunicate alla Società.
Resta inteso che in ogni caso la responsabilità della Società sarà limitata, nel massimo, ad un multiplo di due volte il corrispettivo incassato.
Art. 8. Nomina a responsabile del trattamento.
Il Cliente è consapevole che la Società nello svolgimento del Servizio verrà a conoscenza di dati personali del Cliente e/o del personale, clienti, fornitori, e in genere utenti del Cliente.
A tal fine con la sottoscrizione della presente il Cliente nomina la Società quale Responsabile del Trattamento dei dati personali che la stessa tratterà per conto del Committente nello svolgimento delle attività oggetto del Servizio, ai sensi dell’art. 28 Reg. UE 2016/679, secondo quanto previsto dall’accordo per la protezione dei dati personali o data protection agreement (DPA) disponibile al link https://www.fast-security.it/GDPA.
La durata della nomina è funzionalmente collegata alla durata del Servizio.
Art. 9. Legge applicabile
Per quanto non espressamente previsto o disciplinato dalle presenti condizioni generali si fa esclusivo riferimento alla legge italiana.
Art. 10. Foro competente ed esclusivo
Ogni controversia che sorga in relazione all’esistenza, interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione del Contratto sarà devoluta alla cognizione esclusiva del Foro di Padova, derogando alle ordinarie regole di competenza per il territorio.
Art. 11. Clausole finali
Il mancato o ritardato esercizio da parte di una delle parti di uno dei diritti, poteri o facoltà ad essa attribuiti in virtù del presente contratto non varrà di per sé come una rinuncia al diritto, potere o facoltà, e non ne impedirà l’esercizio successivo.
L’eventuale concessione di proroghe o di altre forme di dilazione di una parte a favore di un’altra non modificheranno in alcun modo le responsabilità individuate dal presente contratto a carico di ciascuna parte.