Sorveglianza sanitaria obbligatoria

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Secondo il Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro, la sorveglianza sanitaria è quell’insieme di procedure mediche finalizzate a tutelare lo stato di salute e sicurezza dei lavoratori, tenendo conto dei fattori di rischio professionale correlati all’ambiente di lavoro e all’attività che svolgono al suo interno.In parole povere è un'attività prevista dalla normativa per prevenire l'insorgere di malattie professionali nei lavoratori tramite una serie di visite mediche, accertamenti e indagini specialistiche di laboratorio. Il Decreto 81, Sezione V, articoli da 38 a 42, la disciplina e indica modalità, responsabilità, ma soprattutto i casi in cui è obbligatoria. Il compito di effettuare la sorveglianza sanitaria spetta al medico competente, che è il professionista con laurea in medicina del lavoro nominato dal Datore di Lavoro con lo scopo preciso di occuparsi di mettere in atto tutti gli interventi e accertamenti del caso, fornendo il giudizio di idoneità sulla salute dei lavoratori in relazione alle mansioni svolte.

Il compito di effettuare la sorveglianza sanitaria spetta al medico competente, che è il professionista con laurea in medicina del lavoro nominato dal Datore di Lavoro con lo scopo preciso di occuparsi di mettere in atto tutti gli interventi e accertamenti del caso, fornendo il giudizio di idoneità sulla salute dei lavoratori in relazione alle mansioni svolte.

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OBBLIGHI

Quando è obbligatoria la sorveglianza sanitaria?

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente e nei casi in cui sia richiesta dal lavoratore il medico competente la ritenga correlata ai rischi professionali (anche quando non è obbligatoria);

Per quanto riguarda i casi espressamente previsti dalla normativa, ai sensi del D.lgs. 81/08 e s.m.i. la sorveglianza sanitaria deve essere effettuata in presenza di:

MOVIMENTAZIONE MANUALE DI CARICHI

VIDEO TERMINALISTI

RISCHIO AGENTI FISICI

RISCHIO RUMORE

RISCHIO VIBRAZIONI

RISCHIO CAMPI ELETTROMAGNETICI

RISCHIO RADIAZIONI OTTICHE

RISCHIO AGENTI CHIMICI

RISCHIO AGENTI CANCEROGENI

RISCHIO AMIANTO

RISCHIO AGENTI BIOLOGICI

Inoltre ci sono normative specifiche che sanciscono l'obbligatorietà anche in caso di lavoro notturno, lavoratrici in gravidanza, lavoratori disabili. 

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OBBLIGHI

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per tutti i lavoratori?

Nei casi elencati nel precedente articolo il datore di lavoro deve sottoporre a sorveglianza sanitaria obbligatoria tutti i lavoratori o i soggetti che svolgono attività nell'ambito della sua organizzazione e che il D.lgs. 81 equipara ai lavoratori, ovvero:

  • Lavoratori, indipendentemente dalla tipologia di contratto che li lega all'azienda
  • Soci lavoratori di cooperativa o di società; 
  • Soggetti beneficiari di tirocini formativi e di orientamento (art.18 legge 24/06/1997); 
  • Allievi degli istituti di istruzione ed universitari; 
  • Partecipanti ai corsi di formazione professionale;
  • Soggetti utilizzabili nei lavori socialmente utili (D.lgs. 468/97); 

Va riservata maggiore attenzione ai soggetti appartenenti a gruppi particolarmente sensibili a determinati tipi di rischio.

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COSA PREVEDE

Cosa prevede la sorveglianza sanitaria?

La sorveglianza sanitaria prevede visite mediche da effettuare in momenti diversi del percorso lavorativo del dipendente soggetto ad essa.I casi sono stabiliti nell'articolo 41 comma 2 del D.lgs. 81/08, così come modificato dall'articolo 26 del D.lgs. 106/09, nello specifico ecco quali sono le tipologie di visite che il medico deve effettuare per la sorveglianza sanitaria:

  • Visita preventiva: con lo scopo di stabilire se le condizioni di salute del lavoratore sono tali da consentirgli l'esposizione ai rischi professionali derivanti dalla mansione e dal luogo di lavoro, deve essere effettuata prima dell'inizio dell'attività lavorativa (anche in fase preassuntiva secondo gli aggiornamenti normativi) e deve essere ripetuta in caso di cambio di mansione; 

  • Visite periodiche: con lo scopo di confermare che, nel tempo, il lavoratore abbia conservato la sua idoneità a svolgere la sua mansione controllando che l'esposizione a tali rischi non abbia provocato dei danni, insorgenze di malattie, alterazioni varie; 

  • Visita straordinaria: si tratta di una visita che viene richiesta dallo stesso lavoratore, quando ritiene di essere affetto da disturbi la cui causa è derivante dall'attività lavorativa svolta, tuttavia in questi casi spetta al medico decidere se la richiesta è giustificata o meno; 

  • Visita alla cessazione del rapporto di lavoro: si tratta di una visita effettuata allo scadere di un contratto, o alla cessazione degli effetti dello stesso, che va effettuata solo nei casi in cui il lavoratore sia stato esposto a rischi particolari come per esempio l'esposizione all'amianto (visita facoltativa); 

  • Visita al rientro al lavoro: si tratta di un accertamento effettuato dal medico competente.

Tutte le tipologie di visite mediche elencate comprendono gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche ritenute necessarie dal medico competente in funzione del rischio.Inoltre, la visita medica preventiva, la visita medica periodica e quella relativa al cambio di mansioni sono altresì finalizzate alla verifica dell'assenza di condizioni di dipendenza da alcol o assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.Oltre alle visite è previsto che il Medico competente elabori una cartella sanitaria soggetta a segreto professionale per ciascun lavoratore da aggiornare e custodire.

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