Addetto alla movimentazione manuale dei carichi

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Informazioni sul corso

Il D.lgs. 81/08, Titolo VI, agli art. 167, 168 e 169 chiarisce cosa si intende per movimentazione manuale dei carichi, quali rischi comporta e quali disposizioni debbano essere rispettate per assicurare lo svolgimento del lavoro in condizioni di sicurezza. L’art. 169 stabilisce che il datore di lavoro, tenendo conto dell’allegato XXXIII, fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato; inoltre egli deve assicurare una formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi e alle modalità di corretta esecuzione delle attività. Infine, il datore di lavoro deve fornire l’addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi.

Modalità

Il corso di formazione per addetto alla movimentazione manuale dei carichi intende evidenziare che per movimentazione manuale dei carichi (MMC) si intende ogni operazione di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, tirare portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari, quali patologie delle strutture osteoarticolari, muscolo tendinee e nervo vascolari (art. 167, comma 2, D.lgs. 81/08). Le affezioni croniche-degenerative della colonna vertebrale dorso-lombare, alla base del cosiddetto “mal di schiena”, rappresentano uno dei principali problemi sanitari nel mondo del lavoro (soprattutto nei settori agricoltura, industria e terziario). Nella letteratura scientifica, infatti, è ormai consolidato il rapporto esistente tra attività di movimentazione manuale dei carichi ed incremento del rischio di contrarre affezioni acute e croniche dell’apparato locomotore ed in particolare del rachide lombare. Nella normativa italiana per la tutela dei lavoratori dai rischi connessi alla movimentazione manuale dei carichi, una tra le prime leggi fissava in 20 kg il peso massimo sollevabile dalle donne adulte (Legge n. 635 del 1934), ma solo nel 1994 con l’arrivo del D.lgs. 626 il quadro normativo fu definito in maniera più organica.

Programma

Formazione – 4 ore (disponibile in modalità E-learning): movimentazione manuale dei carichi, legislazione vigente, rischi connessi ad errata movimentazione manuale dei carichi, valutazione analitica del rischio
Formazione – 4 ore (solo in aula) istruzioni e prova pratica

 

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Cosa imparerò?

  • Rilascio attestato con profitto validato da Soggetto Formatore (Accordo Stato-Regioni del 07/07/16)