Gli estintori in azienda non sono tutti uguali e vanno scelti in base all’attività svolta. Controlli e revisioni periodiche non sono un optional, ma un obbligo di legge: garantiscono la sicurezza dei lavoratori e proteggono l’azienda da sanzioni.
Quanto ne sai di queste attrezzature, che vedi ogni giorno?
Ecco una guida rapida tra normativa, nuove tempistiche delle revisioni e multe.
Estintori in azienda, quale scegliere?
Il ruolo del datore di lavoro, anche in questa fattispecie, è cruciale: non si tratta soltanto di fornire un dispositivo, ma di assicurarsi che sia sempre efficiente, che il personale sia formato al suo utilizzo e che l’intero sistema antincendio – cartellonistica inclusa – risponda pienamente alle normative di sicurezza.
Partiamo, però, dalla domanda forse più banale: quale estintore devo mettere in azienda?
La scelta dipende sempre dal tipo di rischio incendio presente nella tua attività, che si esplicita nelle classi di fuoco:
- Classe A – Fuochi di solidi: combustibili come legno, carta, tessili, gomma e simili. Gli estintori consigliati sono quelli ad acqua o a polvere, perché agiscono raffreddando o interrompendo la reazione chimica;
- Classe B – Fuochi di liquidi o solidi liquefabili: come idrocarburi, solventi, benzina. Vanno estinti con schiuma, CO₂ o polvere, evitando l’acqua in getto pieno, che può diffondere il liquido infiammabile;
- Classe C – Fuochi di gas: metano, propano, acetilene, ecc. Gli agenti estinguenti sono polvere polivalente, talvolta CO₂, con notevoli precauzioni per evitare esplosioni. L’acqua può essere usata solo nebulizzata per raffreddare l’ambiente circostante;
- Classe D – Fuochi di metalli: sodio, potassio, magnesio, alluminio in polvere. Richiedono estintori con polveri speciali (es. cloruro di sodio o altre polveri specifiche) che soffocano la fiamma fondendo una crosta isolante;
- Classe F – Fuochi da oli o grassi da cucina: tipici di ambienti culinari (bar, cucine). Si spengono con estintori a base acqua e schiuma filmogena (AFFF).
Tempi di controllo e revisione
Secondo la UNI 9994-1:2024, introdotta il 25 luglio 2024, la manutenzione degli estintori si articola in diverse fasi:
- Controllo iniziale → all’acquisto o al momento della presa in carico.
- Sorveglianza (visiva, interna all’azienda) → almeno mensile: verificare che l’estintore sia accessibile, integro e con manometro in zona verde.
- Controllo periodico (da parte di tecnico qualificato) → almeno ogni 6 mesi.
- Revisione programmata (da parte di tecnico qualificato, con smontaggio e sostituzione agenti estinguenti):
- Estintori a polvere → ogni 60 mesi
- Estintori ad acqua a pressione permanente (serbatoio plastificato) → ogni 24/48/60* mesi
- Estintori ad acqua a pressione permanente (serbatoio Inox/Alluminio) → ogni 60 mesi
- Estintori ad acqua a pressione ausiliaria → ogni 24/48/60** mesi
- Estintori a CO₂ → ogni 60 mesi
- Estintori a idrocarburi alogenati → ogni 72 mesi
- Collaudo → ogni 10 anni (salvo alcune eccezioni).
*il valore di 24 mesi è riferito alla verifica del trattamento di plastificazione interna del serbatoio
**in base alla tipologia interna del serbatoio e di additivi miscelati o in cartuccia separata dall’acqua.
Obblighi del Datore di Lavoro
Tra gli obblighi del Datore di lavoro c’è quello di “designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro” (art 18 del D.Lgs. 81/08).
Sanzioni
Tra gli obblighi del Datore di lavoro c’è anche quello di garantire “la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio e al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L’obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.“. L’art.43 comma e-bis del D.Lgs. 81/08 è molto chiaro e la mancata presenza o l’assenza di manutenzione degli estintori può comportare sanzioni da 1.708,61 € a 7.403,96 €, nonché l’eventuale arresto da 3 a 6 mesi. Anche l’assenza o lo scorretto posizionamento della cartellonistica di riferimento è punita con sanzioni salate per il Datore di lavoro.
Se hai dubbi sulle scadenze e la manutenzione da effettuare ai tuoi estintori, o sulla formazione per Addetti Antincendio, chiama Fast-Security allo 049-5462207.
