Descrizione
Il D.lgs. 81/08, Titolo VI, agli art. 167, 168 e 169 chiarisce cosa si intende per movimentazione manuale dei carichi, quali rischi comporta e quali disposizioni debbano essere rispettate per assicurare lo svolgimento del lavoro in condizioni di sicurezza. L’art. 169 stabilisce che il datore di lavoro, tenendo conto dell’allegato XXXIII, fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato; inoltre egli deve assicurare una formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi e alle modalità di corretta esecuzione delle attività. Infine, il datore di lavoro deve fornire l’addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi.
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