Descrizione
L’art. 107 del D.lgs. 81/08 definisce il lavoro in quota “l’attività lavorativa che espone il lavoratore a rischio di caduta, da una quota posta ad altezza maggiore di 2 m, rispetto ad un piano stabile. Qualora non siano state adottate misure di protezione collettiva, considerate comunque come prioritarie dal legislatore, è necessario prevedere l’uso di sistemi di arresto caduta, descritti dall’art. 115 dello stesso Testo. L’art. 77 impone infine l’obbligo di formazione ed addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico con i DPI di III Categoria, che ricomprende i dispositivi di arresto caduta, per tutti i lavoratori che ne debbano fare uso.
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